Cass. pen. n. 14 del 22 febbraio 1993

Testo massima n. 1


Il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Cassazione relativamente ai ricorsi in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. e non in quelle di cui all'art. 611 dello stesso codice. (A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha, tra l'altro rilevato che a favore dell'applicazione della trattazione orale del ricorso secondo la generale previsione di cui al succitato art. 127, milita il rinvio operato dall'art. 325, comma terzo, c.p.p., al precedente art. 311, comma quarto in quanto tale ultima norma, prevedendo una discussione necessariamente orale e la possibilità di enunciare motivi nuovi prima del suo inizio, delinea un modulo procedimentale incompatibile con quello dell'art. 611 c.p.p. che è basato unicamente su atti scritti).

Testo massima n. 2


Il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti entro il quale il tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame secondo il combinato disposto del nono e decimo comma, dell'art. 309, c.p.p. inizia a decorrere dal momento in cui si perfeziona l'arrivo in tribunale di tutti gli atti - e non solo di parte di essi - a suo tempo presentati dal P.M. al Gip a sostegno della misura cautelare a norma dell'art. 291, primo comma, c.p.p., nonché degli altri atti in connessione essenziale con quelli, quali gli atti necessari alla verifica di ammissibilità dell'impugnazione e l'interrogatorio dell'indagato. (La Cassazione ha altresì escluso che sulla decorrenza del termine predetto possano avere influenza gli atti inerenti allo stesso procedimento di riesame ovvero l'eventuale produzione, nel corso delle udienze di riesame, di ulteriori elementi addotti dalle parti, ai sensi del nono comma, dell'art. 309, c.p.p.).

Testo massima n. 3


L'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare entro cinque giorni, previsto dall'art. 294, primo comma, c.p.p., pena la cessazione di efficacia del titolo ai sensi del successivo art. 302, vale solo nella fase delle indagini preliminari e, dunque, non più quando, il P.M. abbia già promosso l'azione penale formulando l'imputazione «nei casi previsti nei titoli 2, 3, 4 e 5, del libro 6, ovvero con la richiesta di rinvio a giudizio». (La Cassazione ha precisato che l'obbligo suddetto non vige non solo nel caso in cui la custodia cautelare in carcere sia stata disposta in una fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari, ma neppure nell'ipotesi in cui il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di custodia in carcere nella fase delle indagini preliminari, venga catturato successivamente alla conclusione di tale fase).

Testo massima n. 4


La mancata convalida del sequestro effettuato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la possibilità, per il pubblico ministero, di disporre autonomamente, in ogni tempo, finché siano in corso le indagini preliminari, il sequestro delle stesse cose già sequestrate dalla polizia giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che tali cose siano state o meno nel frattempo restituite all'interessato.

Testo massima n. 5


La revoca di una misura cautelare personale può avere luogo, ai sensi dell'art. 299 c.p.p. solo in conseguenza di quanto acquisito successivamente alla definitività del titolo custodiale e sostanzialmente o processualmente inficiante le condizioni in base alle quali era stato emesso quel determinato provvedimento.

Normativa correlata