14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 14 del 22 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Cassazione relativamente ai ricorsi in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p. e non in quelle di cui all’art. 611 dello stesso codice. [ A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha, tra l’altro rilevato che a favore dell’applicazione della trattazione orale del ricorso secondo la generale previsione di cui al succitato art. 127, milita il rinvio operato dall’art. 325, comma terzo, c.p.p., al precedente art. 311, comma quarto in quanto tale ultima norma, prevedendo una discussione necessariamente orale e la possibilità di enunciare motivi nuovi prima del suo inizio, delinea un modulo procedimentale incompatibile con quello dell’art. 611 c.p.p. che è basato unicamente su atti scritti ].
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti entro il quale il tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame secondo il combinato disposto del nono e decimo comma, dell’art. 309, c.p.p. inizia a decorrere dal momento in cui si perfeziona l’arrivo in tribunale di tutti gli atti – e non solo di parte di essi – a suo tempo presentati dal P.M. al Gip a sostegno della misura cautelare a norma dell’art. 291, primo comma, c.p.p., nonché degli altri atti in connessione essenziale con quelli, quali gli atti necessari alla verifica di ammissibilità dell’impugnazione e l’interrogatorio dell’indagato. [ La Cassazione ha altresì escluso che sulla decorrenza del termine predetto possano avere influenza gli atti inerenti allo stesso procedimento di riesame ovvero l’eventuale produzione, nel corso delle udienze di riesame, di ulteriori elementi addotti dalle parti, ai sensi del nono comma, dell’art. 309, c.p.p. ].
[adrotate group=”23″]