14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2646 del 31 marzo 1999
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in Massimario
Testo massima n. 1
La restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a fini di prova deve essere disposta su richiesta dell’interessato, oltre che d’ufficio, dal pubblico ministero durante le indagini preliminari con decreto che è soggetto ad opposizione nelle forme dell’articolo 127 c.p.p. e, successivamente, con ordinanza emessa de plano, ma passibile di incidente di esecuzione, da parte del giudice di merito che procede.
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