Cass. pen. n. 5268 del 13 novembre 1997
Testo massima n. 1
Nella motivazione di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di un sequestro preventivo, è legittimo e pienamente rispondente alla natura del provvedimento richiamare i motivi che giustificarono il sequestro, considerarne la validità e prendere atto che nessun elemento nuovo è intervenuto. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata negata valenza di elemento nuovo sopravvenuto al proscioglimento dall'imputazione di associazione per delinquere, concorrente con quella di usura, in relazione alla quale il decreto di sequestro era in via principale motivato ed era stato disposto rinvio a giudizio).