Cass. civ. n. 13636 del 16 maggio 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Rinunzia all'azione - Portata - Necessità di un mandato speciale - Poteri del difensore - Differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda – Fondamento - Fattispecie.
La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 84 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 306