Cass. pen. n. 4557 del 9 aprile 1999
Testo massima n. 1
La motivazione per relationem è legittima purché sia integrata con la risposta ai rilievi critici formulati nell'atto di appello: in mancanza di specifiche controdeduzioni la mera ritrascrizione della precedente motivazione non adempie l'obbligo di motivazione e fa venir meno lo stesso oggetto del giudizio di appello, costituito dalla revisione critica della precedente pronuncia alla stregua degli argomenti svolti dall'appellante, e quindi la garanzia del doppio grado di giurisdizione.