Cass. pen. n. 16886 del 9 aprile 2004
Testo massima n. 1
Al giudice dell'impugnazione è consentito motivare per relationem il provvedimento gravato purchè egli si attenga al rispetto di criteri specifici in ossequio ai quali: 1) ogni riferimento risulti ad un atto legittimo del procedimento la cui motivazione sia congrua per rapporto alla propria «giustificazione» verso il provvedimento finale; 2) il decidente risulti pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di riferimento, risulti che le ritenga coerenti alla propria decisione e le condivida; 3) risulti che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile. (Nella fattispecie la Corte, accogliendo il ricorso, ha rilevato che il secondo dei parametri illustrati non era stato rispettato poichè il giudice di appello si era limitato a ricopiare testualmente la sentenza di primo grado).