Cass. pen. n. 9439 del 9 marzo 2011

Testo massima n. 1


La motivazione "per relationem", nella specie: di decreti d'intercettazione di urgenza, non implica la necessità della formale e fisica allegazione del documento specificamente richiamato, essendo sufficiente che quest'ultimo sia acquisito agli atti del procedimento ed esaminato dal giudice ai fini della valutazione che di volta in volta gli è demandata.