Cass. pen. n. 1533 del 11 gennaio 2008
Testo massima n. 1
In tema di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, l'obbligo di cui all'art. 125, comma terzo c.p.p. è soddisfatto anche mediante l'esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizio di forma e non di merito, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è, così, fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata.