Cass. pen. n. 3154 del 25 gennaio 2012
Testo massima n. 1
La nullità della sentenza per mancanza grafica della motivazione non incide sulla validità degli atti antecedenti, sicché alla rinnovazione dell'atto nullo deve provvedere il giudice che ha deliberato, con la conseguenza che il processo, ritornato nella fase post-dibattimentale, riprende il suo corso mediante un nuovo deposito in cancelleria della sentenza.