14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2773 del 16 marzo 1995
Testo massima n. 1
La norma dell’art. 451 n. 5 c.p.p. che prescrive che l’imputato contro il quale si procede con giudizio direttissimo debba essere avvertito della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento è priva di sanzione e l’inosservanza non determina alcuna nullità processuale potendo solo eventualmente assumere rilevanza ai fini di una responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 124 c.p.p. Così pure nessuna nullità è determinata dalla irregolarità nelle formalità di nomina e citazione dell’interprete, quando comunque questi sia presente al dibattimento.
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