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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 5307 del 1 febbraio 2008

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 5307 del 1 febbraio 2008

Testo massima n. 1

È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. Nella diversa ipotesi in cui il pubblico ministero, dopo essere stato ritualmente sollecitato all’integrazione dell’atto imputativo, rimanga inerte, il medesimo giudice è invece legittimato ad adottare un provvedimento restitutorio che determini la regressione del procedimento, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 521, comma secondo, c.p.p., onde consentire il nuovo esercizio dell’azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d’indagine. [ Mass. redaz. ].

Testo massima n. 2

È affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica

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