Cass. civ. n. 13606 del 16 maggio 2024

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Notifica di plurimi atti di precetto - Abusivo frazionamento del credito in sede esecutiva - Configurabilità - Conseguenze in punto di spese processuali - Modalità di liquidazione del compenso - Numero di titoli esecutivi - Rilevanza - Limiti.


In sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 6513 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 all. A lett. 6