14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4583 del 21 aprile 1994
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 123 c.p.p. l’imputato [ o indagato ] detenuto ha la facoltà di presentare l’impugnazione con atto ricevuto dal direttore dell’istituto in cui si trova. Dovendo l’atto di impugnazione, in tal caso, essere trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ovvero, in caso di impugnazione di misure cautelari, al tribunale competente individuato ex art. 309, commi 4 e 7 c.p.p., è necessario che il suo destinatario sia precisamente individuato ed espressamente indicato ad opera di chi propone il gravame nella forma suddetta [ artt. 123, 309, commi 4 e 7, 582, 583 c.p.p. ], sicché è inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., l’impugnazione diretta ad organo diverso da quello destinato a riceverla secondo i criteri fissati dalla legge processuale.
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Testo massima n. 2
Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente, prima ancora che nell’elemento volitivo, sta nella previsione del fatto di reato che, nel caso di dolo eventuale, si propone come incerto ma concretamente possibile e, per conseguenza, ne viene accettato il rischio; nel caso di colpa con previsione, invece, la verificabilità dell’evento rimane come ipotesi astratta che, nella coscienza dell’agente, non viene percepita come concretamente realizzabile e perciò non può essere, in qualsiasi modo, voluta.
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