Cass. pen. n. 4312 del 15 settembre 1995

Testo massima n. 1


Ai fini della quantificazione della pena definitiva da espiare, è da escludersi la detraibilità della detenzione sofferta all'estero a titolo di espiazione definitiva per un reato diverso da quello per il quale è stata chiesta l'estradizione sia pure per il periodo successivo alla notifica all'imputato ivi detenuto dell'ulteriore provvedimento restrittivo ai fini estradizionali. Tale principio, tuttavia, subisce una deroga nelle ipotesi in cui lo Stato ove il soggetto sia detenuto per altre cause stabilisce che il titolo di privazione della libertà personale dell'essere l'ordine di arresto ai fini estradizionali e non l'espiazione della pena.

Testo massima n. 2


La facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni, dichiarazione e richiesta con atto ricevuto dal direttore dell'Istituto, prevista dall'art. 123 c.p.p., non preclude le possibilità di ricorrere alle forme ordinarie previste dall'art. 582 c.p.p.