Cass. pen. n. 1366 del 7 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Il difensore è soggetto legittimato a proporre l'opposizione al decreto penale di condanna, senza alcuna necessità di mandato specifico. A tal fine la nomina può essere a lui conferita, con le ordinarie formalità, sia prima della emissione del decreto, che successivamente.