14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5683 del 27 dicembre 1995
Testo massima n. 1
L’art. 116, comma 2, c.p.p., secondo il quale sulla richiesta di copie, estratti e certificati di atti, «provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio e il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione e la sentenza», va interpretato nel senso che la competenza del pubblico ministero e quella del giudice procedente vanno correlate, rispettivamente, con carattere di reciproca esclusività, alla fase delle indagini preliminari e a quella aperta dalla richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio. È, pertanto, da qualificare come abnorme [ in quanto proveniente da organo privo di qualsivoglia potere al riguardo ], il provvedimento con il quale il Gip, richiesto di disporre l’archiviazione degli atti nei confronti di taluni soggetti sottoposti a indagine, autorizzi il rilascio di copia degli atti medesimi ad altro soggetto, nei cui confronti le indagini debbono invece proseguire.
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