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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3477 del 17 marzo 2000

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3477 del 17 marzo 2000

Testo massima n. 1

In tema di diffamazione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall’art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione. Sicché, il limite all’esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l’agente trascende ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l’esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell’ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell’aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.

Testo massima n. 2

L’allegazione al ricorso della parte civile del verbale di deposito della querela, con le attestazioni della sua autenticità, non costituisce una produzione probatoria, che non sarebbe ammissibile nel giudizio di cassazione neppure con riferimento a una prova documentale, bensì un’attività intesa alla surrogazione, a norma dell’art. 112 c.p.p., di un atto del procedimento andato smarrito e questa attività pseudoistruttoria, intesa a ricostituire nella sua integralità il fascicolo degli atti del procedimento, è da ritenere consentita anche nel giudizio di cassazione, in particolare quando è destinata a consentire la decisione su questioni processuali rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto.

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