Cass. pen. n. 1472 del 4 febbraio 1999

Testo massima n. 1


Il difensore che assuma formalmente l'incarico a favore di un assistito, ma in realtà su impulso e mandato sostanziale di altri soggetti, che provvedono materialmente al compenso, al solo scopo di venire a conoscenza delle dichiarazioni del suo assistito e di poterle riferire a quelli, e che poi così faccia, pone in essere una condotta diretta ad aiutare detti soggetti a eludere le investigazioni dell'autorità, integrante il reato di favoreggiamento personale, di cui all'art. 378 c.p.

Testo massima n. 2


In tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a mere dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e l'attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere dedita a rapine).

Testo massima n. 3


In tema di incompatibilità del difensore, malgrado che il giudice, dopo aver rilevato la incompatibilità, non abbia provveduto a indicarla, esponendone i motivi e a fissare un termine per rimuoverla, avendo invece sostituito direttamente il difensore incompatibile con uno di ufficio, non sussiste violazione dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., ove in concreto nessun pregiudizio alla difesa dell'imputato sia derivato dalla inosservanza della procedura prevista dall'art. 106 c.p.p. (Fattispecie in cui l'imputato, subito dopo la sostituzione del precedente difensore con quello di ufficio, ne aveva nominato altro di fiducia, che aveva regolarmente preso parte all'attività processuale).

Testo massima n. 4


In tema di reati associativi, perché si realizzi la partecipazione dei singoli associati, non è necessario che ciascun partecipe consegua direttamente, per sè o per altri, il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, contrassegnato dal connotato della ingiustizia. La condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione.

Testo massima n. 5


In tema di sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non è consentito al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, ma gli è conferito solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento. Il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire cioè giudice del contenuto della prova, trattandosi di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli, anche perché, con il nuovo codice di rito, il travisamento del fatto è stato espunto dai vizi concernenti la motivazione, essendo richiesto che eventuali contrasti siano interni a quest'ultima.

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