Cass. pen. n. 10664 del 7 marzo 2003
Testo massima n. 1
In materia di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in sede di conferimento dell'incarico di trascrizione integrale delle registrazioni, a norma dell'art. 268 comma 7 c.p.p., rigetti la richiesta di stralciare le registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, in quanto riguardanti telefonate del difensore della persona sottoposta ad indagini, effettuate successivamente all'assunzione dell'incarico difensivo, è provvedimento che, ponendosi al di fuori del sistema processuale, deve essere qualificato come “abnorme” e, quindi, può essere immediatamente impugnabile in cassazione.
Testo massima n. 2
Per l'operatività del divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori, lo svolgimento dell'attività difensiva non deve risultare necessariamente da uno specifico e formale mandato, conferito secondo le modalità previste dall'art. 96 c.p.p., potendo desumersi l'esistenza di un mandato fiduciario anche dalla natura stessa dell'incarico, circostanza questa che può essere confermata dallo stesso contenuto delle captazioni, oltre che dalla documentazione prodotta dall'interessato.