Cass. pen. n. 2588 del 13 settembre 1995

Testo massima n. 1


I limiti imposti dall'art. 103 c.p.p. quali «garanzie di libertà del difensore», con specifico riferimento al sequestro non possono riguardare documenti nella sfera di pertinenza esclusiva dell'imputato, privi di una finalizzazione attuale ed attuosa allo espletamento delle funzioni del difensore. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso la illegittimità del sequestro, operato nel corso di perquisizione presso l'indagato, di un documento intestato «pro memoria per l'Avv. ...»).

Normativa correlata