Cass. pen. n. 2337 del 7 agosto 1995

Testo massima n. 1


I divieti e le limitazioni stabiliti dall'art. 103 c.p.p. per gli atti ivi menzionati debbono ritenersi operanti con riguardo non ai soli soggetti che esercitano attività defensionale nel procedimento nell'ambito del quale si collocano gli atti predetti, ma a tutti coloro che, debitamente iscritti negli albi professionali, abbiano assunto difese in qualsivoglia altro procedimento.

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