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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1763 del 27 settembre 1999

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1763 del 27 settembre 1999

Testo massima n. 1

Il difensore non è munito di potere certificatorio generale e le norme che gli conferiscono detto potere [ art. 101, comma 2, c.p.p., art. 39 disp. att., art. 83 c.p.c. ] hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti. Ne consegue, con riferimento alla costituzione di parte civile, che potendo questa farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche a mezzo di procura speciale conferita, a pena di inammissibilità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il potere autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato ad litem, non consente di estendere l’autentica, relativa a tale mandato, alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della detta procura speciale. [ In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto legittima la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile nel caso di rilascio al difensore, che aveva a sua volta provveduto anche all’autentica dell’autografia del sottoscrittore, della procura speciale a costituirsi parte civile con lo stesso atto, diverso da quelli indicati nell’art. 100, comma 2, c.p.p., con il quale gli era stata conferita la procura a provvedere alla difesa. Conseguentemente ha escluso che detto atto sia idoneo a conferire la procura speciale a costituirsi parte civile ].

Testo massima n. 2

In tema di restituzione nel termine, non è consentito all’imputato far valere, sostituendosi al difensore, un impedimento che riguardi il difensore medesimo; ed invero il codice di rito — così innovando rispetto a quello precedente — prevede la legittimazione del difensore in proprio e per causa propria alla richiesta di essere reintegrato in un diritto o facoltà, né può ritenersi sussitente alcuna funzione di rappresentanza del difensore da parte dell’imputato. [ Nella specie la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento di rigetto, da parte del giudice di merito, dell’istanza di restituzione formulata dall’interessato il quale aveva addotto come causa di forza maggiore la malattia del suo difensore ].

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