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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3146 del 10 dicembre 1996

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3146 del 10 dicembre 1996

Testo massima n. 1

Ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro probatorio assume rilievo, ai sensi dell’art. 324 c.p.p. richiamato dall’art. 257 c.p.p., sia per l’indagato che per il suo difensore l’effettiva conoscenza dell’esecuzione della misura; deve invero ritenersi che, con l’espressione «interessato» di cui al citato art. 324 c.p.p., il legislatore abbia fatto riferimento all’interessato all’impugnazione e non all’interessato sostanziale [ cioè al soggetto sulla cui posizione il sequestro incide ]: ciò in quanto nel nostro sistema la decorrenza dei termini per impugnare è autonomamente prevista per ciascun titolare ed in particolare per l’imputato ed il suo difensore.

Testo massima n. 2

Il difensore dell’indagato, anche se non espressamente menzionato dall’art. 257 c.p.p. tra i soggetti che possono proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, è comunque legittimato a tale gravame. Al medesimo infatti competono ai sensi dell’art. 99 comma primo c.p.p. le facoltà ed i diritti attribuiti all’assistito, salvi quelli a quest’ultimo personalmente riservati tra i quali non rientra la legittimazione de quo: al proposito è significativo che l’art. 257 c.p.p. parli di «imputato» e non già di «imputato personalmente» come ad esempio l’art. 439 c.p.p., in tema di richiesta di rito abbreviato o l’art. 446 c.p.p., in materia di patteggiamento.

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