14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3681 del 4 aprile 1995
Testo massima n. 1
Alla stregua della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 99, 571 e 589 c.p.p., la rinuncia all’impugnazione da parte dell’imputato personalmente, effettuata prima ancora del deposito della sentenza [ e, quindi, dell’inizio della decorrenza del termine per impugnare ], così come non preclude allo stesso imputato [ non operando, in materia penale, l’istituto dell’acquiescenza previsto dall’art. 329 c.p.c. ], di proporre ugualmente, entro i termini di legge, l’impugnazione, allo stesso modo non incide sulla validità dell’impugnazione che, successivamente alla detta rinuncia e sempre nell’osservanza dei prescritti termini, sia stata autonomamente proposta dal difensore abilitato.
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