Cass. pen. n. 2954 del 5 novembre 1999
Testo massima n. 1
A norma dell'art. 6, comma 5, della L. 30 luglio 1990, n. 217, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decida sul ricorso, proposto contro il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, spetta solo all'interessato e non al difensore. Infatti, attesa la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento in questione, non è applicabile l'art. 99 c.p.p., che estende al difensore le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato.