14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2426 del 3 febbraio 2006
Testo massima n. 1
In tema di adozione di maggiorenne, per effetto dell’art. 30 della legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha novellato l’art. 313 c.c., la decisione sulla richiesta di far luogo all’adozione viene assunta, ancorché in esito ad un procedimento che si svolge in camera di consiglio, con sentenza, e non più con decreto; pertanto, la sentenza pronunciata in sede di gravame dalla corte d’appello è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
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Testo massima n. 2
In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori [ legittimi, legittimati o naturali ] dell’adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell’art. 291 c.c., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l’adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, ex uno latere al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell’adottante, la detta presenza dei figli minori dell’adottante non preclude in assoluto l’adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell’interesse dell’adottando, richiesto dall’art. 312, primo comma, numero 2 ], c.c., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l’interesse dell’adottando trovi una effettiva e reale rispondenza – eventualmente da apprezzare all’esito dell’acquisizione anche delle opportune informazioni – nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell’adottante.
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