14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6211 del 9 dicembre 1985
Testo massima n. 1
La legittimazione del figlio naturale con provvedimento del giudice, secondo la previsione dell’art. 284 [ nuovo testo ] c.c., può essere negata, sotto il profilo della non corrispondenza all’interesse del figlio medesimo, solo in presenza di specifiche circostanze che ne evidenzino il carattere pregiudizievole [ ad esempio, assoggettamento alla potestà di un genitore non idoneo, ovvero sottrazione ad un ambiente familiare più vantaggioso ], atteso che, in difetto di dette circostanze, quell’interesse deve ritenersi di per sé assicurato dal conseguimento di uno status più ampio e completo.
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