14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4660 del 14 aprile 1999
Testo massima n. 1
Il decorso del termine di prescrizione del reato non è sospeso per effetto dell’astensione dalle udienze della classe forense. Infatti la sospensione dei termini ex art. 159 c.p. nella nuova formulazione introdotta con legge n. 332 del 1995 è stabilita direttamente dalla legge e non già a seguito del provvedimento dell’autorità giudiziaria come quella prevista dall’art. 304 c.p.p. Inoltre, a prescindere dal fatto che l’adesione all’astensione collettiva dalle udienze, deliberata dall’associazione di categoria, possa o meno considerarsi come legittimo impedimento del difensore, essa certamente deve essere comunicata, non essendo sicuramente inscrivibile nell’ambito delle cause di legittimo impedimento dell’imputato, dallo stesso difensore all’autorità procedente. Ne consegue che detta adesione essendo suscettibile di valutazione discrezionale da parte del giudice che deve contemperare le ragioni del rinvio con quelle della celebrazione del dibattimento, non determina ex lege gli effetti interruttivi previsti dall’art. 159 c.p.
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