Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9446 del 7 settembre 1991

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9446 del 7 settembre 1991

Testo massima n. 1

La legittimazione, per provvedimento del giudice, del figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori, secondo le previsioni dell’art. 284 [ nuovo testo ] c.c., deve ritenersi consentita in presenza della volontà di detti genitori di non unirsi in matrimonio, sempre che risulti corrispondere all’interesse del figlio medesimo, considerato che tale scelta dei genitori rispetto ad un rapporto necessariamente correlato a libere determinazioni, si traduce in impossibilità di contrarre il matrimonio, ai sensi ed agli effetti del primo comma n. 2 della citata norma, e che la scelta stessa non può di per sé sacrificare il menzionato interesse, alla cui tutela la legittimazione è in via preminente rivolta.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze