14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25007 del 20 giugno 2001
Testo massima n. 1
Il diritto alla impugnazione dell’imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all’interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo; ne consegue che l’omissione dell’avviso di deposito della sentenza di secondo grado è sanata – ai sensi dell’art. 183 lett. b ] c.p.p. – se l’imputato proponga personalmente ricorso per cassazione o se a tanto provveda altro difensore nel frattempo nominato.
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Testo massima n. 2
In tema di difesa e rappresentanza dell’imputato, se, alla data di emissione e notificazione dell’avviso di convocazione per l’udienza, non vi è in atti prova dell’impedimento del difensore [ nella specie, stato di custodia cautelare ], né esso risulta certificato dalla successiva relata di notifica, il giudice non è tenuto a procedere alla nomina del difensore di ufficio.
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