Cass. civ. n. 13373 del 15 maggio 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Precetto fondato su assegno circolare non trasferibile - Mancata trascrizione integrale del titolo - Conseguenze - Nullità del precetto - Deducibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Allegazione di uno specifico pregiudizio patito - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 156
Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86 com. 1
Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43