Cass. civ. n. 13373 del 15 maggio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Precetto fondato su assegno circolare non trasferibile - Mancata trascrizione integrale del titolo - Conseguenze - Nullità del precetto - Deducibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Allegazione di uno specifico pregiudizio patito - Necessità - Esclusione - Fondamento.


L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5754 del 1995

Normativa correlata

Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 55 com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 156
Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86 com. 1
Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43