14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9815 del 11 marzo 2002
Testo massima n. 1
È legittima la nomina, da parte del giudice dell’esecuzione, all’interessato di un difensore d’ufficio diverso da quello che, nominato allo stesso interessato nel corso del giudizio di cognizione, si era, di fatto, del tutto disinteressato del proprio assistito.
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Testo massima n. 2
Il difensore d’ufficio il quale sia rimasto del tutto assente nel giudizio di cognizione, disinteressandosi del proprio assistito, può essere legittimamente sostituito dal giudice dell’esecuzione, anche attraverso un provvedimento implicito di dispensa dall’incarico, che si può realizzare attraverso la nomina di un diverso difensore di ufficio nel decreto di irreperibilità.
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