14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2893 del 22 gennaio 2009
Testo massima n. 1
In tema di validità delle notificazioni al difensore, rileva il comportamento negligente del professionista, in quanto egli ha l’obbligo di assicurare con l’ordinaria diligenza, in costanza di mandato difensivo, la ricevibilità delle notifiche a lui dirette. [ Fattispecie in tema di riesame di misura cautelare personale nella quale è stata ritenuta valida la notifica dell’avviso ex art. 309 c.p.p. con consegna al portiere dello stabile in cui era allocato lo studio del difensore, trovato reiteratamente chiuso dall’ufficiale giudiziario ].
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