Cass. pen. n. 13326 del 12 gennaio 2024
Testo massima n. 1
ARMI - IN GENERE - Confisca ex art. 6 legge n. 152 del 1975 - Sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Possibilità per la Corte di cassazione di disporre la confisca - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di armi, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 – che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, quella secondo cui la confisca delle armi oggetto del reato non può essere disposta a seguito di proscioglimento ove non sia accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all'imputato – è consentito al giudice di legittimità, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi nel caso in cui emerga dalla prima e dagli atti in essa richiamati l'accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST.
Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 58