Cass. pen. n. 4884 del 14 gennaio 1997
Testo massima n. 1
La nomina del difensore di fiducia può essere validamente effettuata anche con telegramma privo di sottoscrizione autenticata.
Testo massima n. 2
Nell'ipotesi di patteggiamento, incidente sull'applicazione di una pena pecuniaria, non sussiste violazione della legge penale — denunziata con riferimento all'applicazione della pena in misura superiore al massimo edittale, ma comunque in conformità al consenso raggiunto tra le parti — qualora non risulti la non operatività dell'art. 133 bis c.p. (valutazione delle condizioni economiche del reo) che consenta l'aumento fino al triplo della pena pecuniaria.