14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2176 del 5 giugno 1991
Testo massima n. 1
La disposizione del terzo comma dell’art. 96 nuovo c.p.p., che consente la nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di persone arrestate, fermate o in custodia cautelare fino a che essi non vi abbiano provveduto, non può che applicarsi ai casi ivi tassativamente previsti e non è, quindi, suscettibile di applicazione analogica. [ Nella specie, sulla base dell’enunciato principio, questa corte ha escluso che la disposizione suddetta potesse applicarsi in favore di un latitante e conseguentemente ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a ] il ricorso avanzato dal difensore, nominato dalla moglie di un latitante, non legittimato alla impugnazione ].
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