14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7466 del 10 giugno 1999
Testo massima n. 1
In tema di nomina del difensore di fiducia, la previsione dell’art. 96, comma terzo, c.p.p., attribuisce legittimazione sostitutiva alla nomina al prossimo congiunto del soggetto in vinculis, fino a che questo ultimo vi provveda direttamente. In tali limiti temporali, tuttavia, la nomina effettuata dal congiunto ha piena efficacia e non è soggetto né a conferma da parte dell’interessato né a particolari termini di scadenza. In particolare, la nomina successiva di un altro difensore da parte dell’interessato non determina di per sé la caducazione dell’incarico conferito dal congiunto; tale effetto potendo conseguire solo con la revoca della precedente nomina, a norma dell’art. 107 c.p.p.
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