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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3402 del 6 ottobre 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3402 del 6 ottobre 1997

Testo massima n. 1

Anche nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento da parte della Corte di cassazione di un’ordinanza del tribunale del riesame, non è più ammessa discussione sulla competenza esplicitamente o implicitamente attribuita con la sentenza di rinvio, neppure con riferimento a quella del Gip. In tal caso, infatti, la Corte assegna in modo definitivo [ nell’ambito del procedimento del riesame ] la competenza stessa anche al giudice di primo grado, il cui territorio rientra in quello dell’istanza superiore, salva la sopravvenienza di fatti totalmente nuovi, ai sensi dell’art. 25 c.p.p.

Testo massima n. 2

In tema di riesame delle misure cautelari come di ricorso per cassazione avverso i relativi provvedimenti gli eventuali motivi nuovi vanno enunciati prima della discussione; in caso di deduzione tardiva, cioè nel corso della discussione, sussiste violazione del principio del contraddittorio sotto il profilo della partecipazione del pubblico ministero e, quindi, la nullità di ordine generale, di cui all’art. 178 lett. b ] c.p.p., rilevabile anche d’ufficio.

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