14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2147 del 27 agosto 1998
Posted at 15:57h
in Massimario
Testo massima n. 1
Se il difensore non «spende» nell’atto di impugnazione la procura ricevuta, non può trasferire l’effetto dell’impugnazione al suo cliente. In altri termini non si verifica quell’effetto tipico della rappresentanza che è la sostituzione del difensore all’interessato nell’esercizio dei poteri processuali di quest’ultimo: perciò il difensore agisce in nome e per conto proprio, anche perché il giudice non è in grado di sapere se egli agisca per conto di altri, e di quali altri.
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