14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7962 del 18 giugno 1999
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 96 comma terzo c.p.p. è suscettibile di estensione anche al caso dell’imputato-indagato latitante, secondo la ratio della norma la quale intende agevolare l’intervento di un difensore di fiducia, a preferenza di quello d’ufficio, le volte in cui l’interessato si trovi in difficoltà e non può agevolmente provvedere all’incombente personalmente: il che soprattutto accade nel caso del latitante, che, attesa la necessità di nascondersi e non potendo neppure utilizzare il mezzo postale per rendere la dichiarazione di nomina del difensore, stante la esigenza di autenticazione della sottoscrizione, è davvero nella impossibilità materiale di provvedere personalmente.
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Testo massima n. 2
Quando un imputato, fisicamente non presente in giudizio, sia stato assistito durante una o più fasi procedimentali da professionista non ritualmente investito della funzione difensiva, l’opera del quale non sia stata mai contestata, ma anzi ratificata con il conferimento di specifico mandato ad impugnare, viene in evidenza una situazione di fatto che, per essersi protratta per lungo tempo, non può non essere sintomatica dell’esistenza di un rapporto fiduciario tra il professionista ed il cliente.
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