14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 48088 del 14 dicembre 2004
Testo massima n. 1
Ai fini della ritualità della nomina del difensore di fiducia, da effettuarsi con dichiarazione resa «all’autorità procedente» ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata [ v. art. 96 comma 2 c.p.p. ], è onere dell’interessato assumere informazioni su quale sia in un certo momento l’autorità procedente. [ Nella specie, la nomina del difensore di fiducia era stata formalizzata dall’imputato mediante deposito dell’atto di nomina presso la segreteria della procura della Repubblica, ma in data successiva a quella nella quale già il giudice aveva fissato l’udienza preliminare, dando così avviso al difensore d’ufficio; secondo la Corte, pertanto, nessun vizio poteva ascriversi al mancato avviso della data dell’udienza al difensore di fiducia, la cui nomina, intempestiva rispetto all’avviso dell’udienza, era stata del resto fatta a un’autorità che già si era spogliata del procedimento e che, quindi, non poteva più ritenersi «procedente» nel momento in cui era stata resa destinataria della nomina ].
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