14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 12164 del 30 marzo 2012
Testo massima n. 1
La disposizione generale per cui la nomina di un difensore in eccedenza rispetto al numero consentito rimane priva di effetto finché la parte non provvede alla revoca di quelle precedenti, non è applicabile nel giudizio di cassazione, nel quale prevale, in quanto speciale, quella dell’art. 613, comma secondo, c.p.p., in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto nell’albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest’ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi.
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Testo massima n. 2
La nomina del terzo difensore di fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell’atto di impugnazione la quale, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori. [ In motivazione la Corte ha chiarito, con riguardo al caso del successivo conferimento di mandato speciale ad impugnare al terzo difensore, che qualora uno di quelli precedentemente nominati già abbia proposto impugnazione, questa conserva validità, mentre quando entrambi i patroni originariamente incaricati abbiano proposto gravame, quello del legale nominato all’uopo in eccedenza rimane inefficace, in quanto la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai primi difensori ha consumato quella del terzo nominato ].
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