14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 35127 del 28 settembre 2011
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in Massimario
Testo massima n. 1
La nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l’osservanza delle forme e modalità richieste dall’art. 96, commi secondo e terzo, c.p.p. [ In applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una dichiarazione di nomina effettuata dall’interessato presso una Stazione dei Carabinieri ].
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