14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2603 del 26 febbraio 1991
Testo massima n. 1
In tema di costituzione di parte civile, la disposizione di cui all’art. 18 comma quinto della L. n. 349 del 1986 [ istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale ] che attribuisce alle associazioni ambientali la facoltà di «intervenire» nei giudizi per danno ambientale, rimarrebbe vuota di contenuto se a dette associazioni fosse negata la possibilità di costituirsi parti civili, con il conseguenziale diritto alla rifusione delle spese. Nè con tale possibilità risulta incompatibile, sotto il profilo logico-giuridico, il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, attesa la peculiare natura dell’interesse che la norma in questione ha inteso tutelare. In sostanza, non vale invocare lo schema processuale di correlazione tra costituzione di parte civile e danno risarcibile, dato che è la legge a consentire la partecipazione ai giudizi per danno ambientale di soggetti «non danneggiati» [ in senso tecnico ]. [ Fattispecie relativa ad un procedimento concernente la costruzione abusiva di una strada sterrata, in area sottoposta a vincolo paesistico ed ambientale ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]