14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14828 del 16 aprile 2010
Testo massima n. 1
Anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 [ cosiddetto Testo Unico ambientale ] che ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell’Ambiente, le associazioni ecologiste sono legittimate a costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale, mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica. [ Nella specie detta legittimazione è stata riconosciuta al Circolo Legambiente ed al WWF Italia ].
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