14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2125 del 7 giugno 2000
Testo massima n. 1
La persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 comma 1 c.p.p., secondo cui l’atto di ricorso deve essere sottoscritto — a pena di inammissibilità — da difensori iscritti nell’apposito albo. [ Nella fattispecie la Corte, escludendo comunque che alla persona offesa si estende la deroga di cui alla prima dell’art. 613 c.p.p. relativa alla facoltà concessa al solo imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso, ha precisato che la regola generale vale anche se la parte offesa ha il titolo di avvocato, stante la qualità di litigante ].
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