14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3143 del 30 marzo 1994
Testo massima n. 1
Nel giudizio per la dichiarazione della paternità [ o maternità ] naturale, poiché lo status di figlio naturale è accertabile individualmente verso ciascuno dei genitori, legittimato passivo è il solo genitore [ e, in mancanza i suoi eredi ] nei cui confronti si intende accertare la filiazione, mentre la posizione degli altri soggetti [ ivi compreso l’altro genitore ], resta regolata dal secondo comma dell’art. 276 c.c., che attribuisce la legittimazione a contraddire alla domanda; intervenendo nel processo, ma non anche quella di essere citati in giudizio come contraddittori necessari.
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