Cass. pen. n. 10653 del 16 marzo 2011
Testo massima n. 1
Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice di pace rigetti - in ragione dell'assenza all'udienza del difensore che aveva sottoscritto l'atto e della parte offesa - l'istanza di costituzione di parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice adotta il predetto provvedimento - ancorché in violazione dell'art. 82 c.p.p., che prevede la revoca della costituzione di parte civile solo nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado, ex art. 523 c.p.p., e non già di semplice mancata comparizione all'udienza - nell'esercizio del potere spettantegli in ordine alla verifica della ritualità della costituzione ed immanenza della parte civile. Ne deriva che detto provvedimento non è strutturalmente e funzionalmente abnorme, mancando di contenuto decisorio e non pregiudicando l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.