14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11357 del 13 dicembre 1993
Testo massima n. 1
Qualora, nel corso della trattazione delle questioni preliminari, venga eccepita la mancanza nell’atto di costituzione di parte civile della sottoscrizione del difensore, il giudice deve dichiarare l’inammissibilità della costituzione stessa, a norma dell’art. 78, primo comma, lett. e ], c.p.p., dovendosi escludere che trattasi di mera irregolarità che possa essere tempestivamente sanata con la sottoscrizione dell’atto di costituzione da parte del difensore subito dopo che la questione sia stata dedotta.
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