Cass. pen. n. 38535 del 20 maggio 2008
Testo massima n. 1
La costituzione di parte civile richiede, anche nel giudizio direttissimo, il rispetto delle formalità previste dalla legge, consistenti nel deposito in cancelleria o nella presentazione in udienza dell'apposita dichiarazione. (La Corte ha precisato che è illegittima la costituzione per mezzo della mera rappresentazione informale dell'intento di costituirsi).