14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 38535 del 10 ottobre 2008
Posted at 15:58h
in Massimario
Testo massima n. 1
La costituzione di parte civile richiede, anche nel giudizio direttissimo, il rispetto delle formalità previste dalla legge, consistenti nel deposito in cancelleria o nella presentazione in udienza dell’apposita dichiarazione. [ La Corte ha precisato che è illegittima la costituzione per mezzo della mera rappresentazione informale dell’intento di costituirsi ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]